Scuole chiuse in tutta la Regione

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NEVE E GELO

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Dubbi e preoccupazioni sul recupero delle ore

Nel corso delle riunioni, presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecce, del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Protezione Civile, cominciate nel pomeriggio del 7 gennaio di quest’anno, si è preso atto delle criticità che nei giorni precedenti avevano spinto i sindaci a valutare l’adozione di provvedimenti di chiusura degli istituti scolastici. Nei giorni successivi, infatti, dato il peggioramento della situazione metereologica, la Prefettura ha emanato un’ordinanza al fine di estendere la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado fino alla conclusione dell’eccezionalità climatica. Lo stato della viabilità è rimasto problematico per lungo tempo, soprattutto su alcuni tratti della Maglie-Otranto, della Maglie-Leuca e su alcune strade del sud Salento, impedendo la circolazione dei mezzi pubblici e privati. A spingere le autorità locali a misure così drastiche ha contribuito l’impreparazione delle amministrazioni comunali e dei cittadini di fronte al disagio che ghiaccio, neve e freddo hanno provocato. Una delle conseguenze più rilevanti di questa eccezionalità climatica è stata senza dubbio l’interdizione dell’accesso negli edifici scolastici a insegnanti e studenti. Ciò ha implicato l’inevitabile questione del recupero delle ore lavorative.

Ma che cosa prevede la legge a proposito della mancata prestazione lavorativa? Secondo l’interpretazione delle organizzazioni sindacali ci si dovrebbe adeguare a quanto disposto dall’articolo 1256 del Codice civile, e cioè che «l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile». In altri termini, l’obbligazione, cioè la prestazione lavorativa, è da considerarsi comunque soddisfatta anche se questa, per cause di forza maggiore – per esempio la neve, i pericoli e i conseguenti provvedimenti d’autorità – di fatto non è stata effettuata dal debitore, vale a dire dal lavoratore.

Sicché, sempre secondo le organizzazioni sindacali, non sarebbe previsto alcun recupero di ore di servizio non prestate da parte del lavoratore né riduzioni dello stipendio.

Per quanto riguarda il problema delle assenze degli studenti, c’è da dire che il comma 3 dell’art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 riconosce regolare l’anno scolastico chiusosi con almeno 200 giorni di lezione validi. Lo stesso decreto stabilisce che l’anno scolastico debba comunque ritenersi valido anche se per cause o eventi imprevedibili, come le allerte meteo, fosse stata imposta d’autorità la chiusura degli istituti e i giorni di lezioni validi risultassero inferiori a 200.

Ora si può solo rimanere in attesa delle valutazioni delle autorità competenti cui spetta l’ultima parola.

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Rachele Romano

Melissa Cannoletta

Roberto Pezzuto.

 

Foto: Andrea Fersini