Esami di Stato 2017/2018 – ABBREVIAZIONE PER MERITO

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Alunni della penultima classe per abbreviazione del merito
Termine presentazione domande: 31 gennaio 2017

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, per
abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni
della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;
b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;
c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei
due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in
considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non
ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Si precisa che il 31 gennaio 2018 rappresenta il termine ultimo di presentazione di
eventuali domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.
L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti.

Circolare Miur 10.10.17 n. 8 – Esami di Stato – ABBREVIAZIONE PER MERITO-1-signed

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Loredana DI CUONZO

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