ABBREVIAZIONE PER MERITO

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Oggetto: Circolare Miur 10 ottobre 2017 n. 8: Esami di Stato conclusivi dei

corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico

2017/2018 – Termini e modalità di presentazione delle domande di

partecipazione. ABBREVIAZIONE PER MERITO

Alunni della penultima classe per abbreviazione del merito

Termine presentazione domande: 31 gennaio 2017

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.P.R. n. 122/2009, sono ammessi, a domanda, per

abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli alunni

della penultima classe in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in

ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;

b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado;

c) avere riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o

gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei

due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi sperimentali quadriennali in

considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Si precisa che i candidati non devono essere incorsi nella sanzione disciplinare della non

ammissione all’esame di Stato, prevista dal D.P.R. n. 249/1998, come modificato dal

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.

Si precisa che il 31 gennaio 2018 rappresenta il termine ultimo di presentazione di

eventuali domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.

L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti

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