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Alle famiglie degli alunni iscritti
classi 4^ ginnasiali e al 1° Liceo Mus.
Anno scolastico 2018/2019
OGGETTO: ISCRIZIONE A.S. 2018/2019
SI COMUNICA CHE, A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE EFFETTUATA ON LINE PER LE FUTURE 4^ GINNASIALI E PRIMA MUSICALE, LE SS.VV. DOVRANNO PRODURRE QUANTO PRIMA PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA DEL LICEO “G.PALMIERI” LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- CERTIFICATO DI PROMOZIONE SCUOLA MEDIA
- CERTIFICATO DELLE COMPETENZE RILASCIATO DALLA SCUOLA MEDIA
- COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’ALUNNO/A
- COPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA DELL’ALUNNO/A
- COPIA DI ATTESTATO DELLE VACCINAZIONI EFFETTUATE
- ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DI € 50,00 (€100,00 PER ISCRIZIONE ALLE CLASSI DI BIOMEDICO) tramite:
- bollettino postale su c/c n° 203737
oppure: - bonifico su IBAN IT 90 Y 07601 16000 000000203737
intestato a: LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI” – LECCE
eseguito da: (COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A)
causale: EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19
- bollettino postale su c/c n° 203737
Si rammenta agli iscritti al potenziamento denominato “BIOMEDICO” che, come comunicato in fase di orientamento e iscrizione, per l’attivazione dell’ora aggiuntiva di scienze, oltre che di tutte le altre attività di potenziamento collegate, sono invitati al versamento della quota comunicata di €100,00. Per gli altri iscritti al primo anno, per i quali gli ampliamenti dell’offerta formativa sono quelli contenuti nel PTOF, il contributo è di €50,00. Per tutti gli iscritti, ai fini della detraibilità fiscale, nella causale è da specificarsi sempre ”EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/19″
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Loredana DI CUONZO
firmato digitalmente
NOTA BENE
detraibilità contributo: Il 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 107/2015- “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ha riformulato le disposizioni del TUIR(D.P.R 917/86) riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione modificando , tra l’altro, l’art. 15 del Testo Unico sulle Imposte sui redditi. In particolare le modifiche all’art.15 del DPR 917/86 sono:
- comma 1, lettera e) →precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili mentre ora disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria
- comma1, lettera e-bis) → disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a un importo fisso per alunno o studente.”
La Legge di stabilità 2017 (L 232/2016) ha modificato il tetto massimo di spesa annua su cui calcolare la detrazione del 19% per le somme pagate per la frequenza della scuola dell’infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, la norma stabilisce che le predette spese di istruzione sono detraibili per una spesa annua per ciascun alunno o studente pari a:
- 564 euro per l’anno 2016;
- 717 euro per l’anno 2017;
- 786 per l’anno 2018;
- 800 euro per l’anno 2019.
Relativamente all’anno 2017, quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 passa da 564 euro a 717 euro con una maggiore detrazione pari a 29 euro per ciascun alunno o studente (passando da 107 euro a 136).
Attualmente quindi ci sono due tipologie diverse di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:
Tipologia di spesa scolastica | Detraibilità |
le spese per la frequenza scolastica (*) | ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 717 euro |
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (*) | ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo |
(*) per distinguere correttamente le due tipologie di spesa si può fare riferimento alla Circolare 3/E 2016 in cui l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica”.
Come precisato nella stessa Circolare in ogni caso sono escluse dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
L’Agenzia delle Entrate nel corso del 2016 è intervenuta più volte sulle spese scolastiche, fornendo chiarimenti prima con la Circolare 3/E 2016 poi con Circolare 18/E 2016.
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